Infortunio sul lavoro
L’assicurazione obbligatoria INAIL copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel secondo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.
La causa violenta è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.
L’occasione di lavoro è un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale danno possono essere:
- elementi dell’apparato produttivo
- situazioni e fattori propri del lavoratore
- situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.
Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio. In definitiva deve esistere un rapporto, anche indiretto, di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.
Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso. Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzo dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.
Infortunio in itinere
L’INAIL tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra il luogo di abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. È stato riconosciuto l'indennizzo anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.
Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, salvo alcuni casi particolari ove sussistano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro. Pertanto esistono alcune eccezioni, quali ad esempio:
- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
- interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- interruzioni/deviazioni "necessarie" per l'accompagnamento dei figli a scuola;
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.
Utilizzo di un mezzo privato
L’utilizzo dell’automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni.
Esempi:
- il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Consumo di alcool, droga e di psicofarmaci
- Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.
Datore di lavoro
L’Ufficio di sorveglianza sanitaria del Politecnico di Bari provvede ad accogliere le comunicazioni di infortunio relative ad incidenti occorsi a soggetti che intrattengono attività lavorativa nell’ambito del Politecnico.
Gli obblighi in caso di infortunio sul lavoro
Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto INAIL direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 Testo unico 1124/1965, modificato dal D. Lgs. 151/2015), indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzo.
Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte (mortale o con prognosi superiore a trenta giorni), il datore di lavoro deve effettuare segnalazione entro ventiquattro ore dall’evento, con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione all’INAIL nei termini e con le modalità di legge (art. 53, comma 1 e 2, Testo unico 1124/1965).
|
Cosa fare in caso di infortunio
Le informazioni presenti in questa sezione sono rivolte a tutti i lavoratori e loro equiparati del Politecnico di Bari. Si precisa che per lavoratore si intende qualsiasi persona che abbia un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con l’Amministrazione del Politecnico, quindi:
- docenti, ricercatori, personale tecnico, amministrativo, bibliotecario;
- il personale non strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati che svolgono attività presso le strutture del Politecnico;
- gli studenti dei corsi universitari e post-universitari di qualunque tipo e livello, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti e soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione rischi.
In caso di infortunio, anche in itinere, il lavoratore è obbligato a darne immediata notizia al datore di lavoro, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n.1124/1965 e ss.mm.ii.) compilando l’apposito modulo comunicazione infortunio lavoratore, corredata, tra l’altro, dal numero identificativo del certificato medico, la data della sua emissione, i giorni di prognosi relativi all’evento, il codice fiscale, i propri recapiti telefonici e domiciliari e indirizzo di posta elettronica.
La denuncia di infortunio può essere recapitata tramite consegna a mano oppure tramite posta elettronica (francesca.coniglio@poliba.it)
Il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:
- rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
- recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino
- rivolgersi al suo medico curante.
In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.
Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’INAIL.
Il lavoratore non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.
|
Quando va inoltrata la comunicazione di infortunio all’INAIL
|
Comunicazione al datore di lavoro
(da parte del lavoratore)
|
Denuncia all’INAIL
(da parte del datore di lavoro)
|
Infortunio con prognosi fino a tre giorni
|
SI
|
NO (solo comunicazione telematica a fini statistici)
|
Infortunio con prognosi superiore a tre giorni
|
SI
|
SI
(entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi)
|
Infortunio mortale o con pericolo di morte
|
SI
|
SI
(entro 24 ore dall’accadimento dell’infortunio inviare immediatamente con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio)
|
Infortunio dello studente
La tutela antinfortunistica INAIL è estesa anche agli studenti e dei corsi universitari e post-universitari di qualunque tipo e livello, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti e soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione rischi.
In quest’ambito occorre fare alcuni esempi e precisazioni.
L’INAIL tutela anche i viaggi effettuati da alunni di istituti professionali o artistici presso aziende, luoghi di produzione, mostre, e le attività organizzate dagli istituti e svolte in occasione di manifestazioni che rendono possibile il contatto con le realtà produttive attinenti al loro indirizzo di studio.
L’infortunio avvenuto in occasione di stage formativi a studenti con contratti di formazione e lavoro sicuramente rientra nella tutela INAIL, ed in questo caso addirittura si ha diritto al pagamento della rendita per inabilità temporanea.
Gli studenti universitari che svolgono tirocinio all’estero in stati membri dell’Unione Europea, sono parimenti sottoposti alla tutela infortunistica INAIL, purché il periodo di permanenza all’estero non superi i 12 mesi.
Occorre precisare, a questo punto, che allo studente infortunato non spetta di norma alcuna indennità per inabilità temporanea assoluta, ad eccezione del caso sopra descritto, ma solo il pagamento del danno biologico o della rendita per inabilità parziale.
Con la circolare n. 44 del 2016 l’INAIL ha esteso l’ambito di tutela degli studenti impegnati nei progetti di alternanza scuola-lavoro.
Infatti nella predetta circolare si legge che gli studenti “... impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U.”.
Per tale motivo, prosegue la circolare, “... Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all’aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall’art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65…”.
La novità ulteriore è che in quest’ambito diventa tutelata anche la “malattia professionale”, usualmente non considerata per gli studenti in senso stretto.
La tutela INAIL, intesa come risarcibilità dell’infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni lavorative o come risarcibilità della malattia contratta a causa dell’attività lavorativa, è quindi estesa a tutti gli studenti che svolgono attività di alternanza scuola-lavoro, durante però lo svolgimento delle attività lavorative.
Sempre considerando che comunque si tratta di attività assimilate al lavoro in senso stretto, diventa tutelabile anche l’infortunio in itinere, ma solo se l’evento infortunistico avviene durante il percorso scuola-azienda (o ente) presso cui si svolge l’attività stessa.
In caso di infortunio, lo studente è obbligato a darne immediata notizia al datore di lavoro, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n.1124/1965 e ss.mm.ii.) compilando l’apposito modulo comunicazione infortunio studente, corredata, tra l’altro, dal numero identificativo del certificato medico, la data della sua emissione, i giorni di prognosi relativi all’evento, il codice fiscale, i propri recapiti telefonici e domiciliari e indirizzo di posta elettronica.
|
L’Ateneo ha attivato una polizza “Responsabilità civile rischi diversi” che comprende, tra l’altro, l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi e l’assicurazione della responsabilità civile verso i dipendenti e gli studenti. *
La polizza presta garanzia per gli infortuni subiti dagli studenti durante la loro permanenza nei locali e negli edifici del Politecnico di Bari (aule, laboratori, uffici e simili) o in qualsiasi altro luogo, anche estraneo al Politecnico, sia in Italia sia all’Estero in cui gli Studenti abbiano a trovarsi per ragioni di studio, tirocinio, visite ed esperimenti, nonché durante gli spostamenti effettuati anche con mezzi pubblici e/o privati purché debitamente autorizzati o comunque finanziati dal Politecnico di Bari, nonché viaggi di istruzione debitamente autorizzati.
A titolo esemplificativo si conviene evidenziare alcuni rischi dalla predetta polizza.
“…sono compresi nella garanzia i danni provocati e/o subiti da studenti:
- che si trovino nell'ambito del Politecnico sia per ragioni di studio sia durante attività ricreativo- sportive;
- fuori dall'ambito del Politecnico, quando svolgono attività per conto del Contraente;
- che si trovino presso altre Scuole e/o Università (in qualsiasi Stato del mondo) per ragioni di studio.
La Garanzia comprende altresì l'erogazione di tutte le prestazioni effettuate anche tramite:
- neolaureati, professori a contratto e tutti coloro della cui opera il Politecnico si avvale nelle proprie attività;
- studenti universitari;
- volontari o associazioni di volontariato;
- borsisti, tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- tirocinanti formativi e di orientamento;
- tirocinanti delle varie Strutture di Ateneo, già laureati, che effettuano il programma di tirocinio per sostenere l'Esame di Stato;
- studenti di master o specializzazione;
- esercizio e funzionamento di qualsiasi altro tipo di centro di educazione universitaria e ricreativo, centro sociale, cinema e teatro, museo, biblioteca.
- sono altresì comprese le attività ludiche, di formazione e/o hobbistiche, organizzate e/o gestite e/o patrocinate e/o promosse dal Contraente; tale Garanzia è valida sempreché dall'evento dannoso possa essere riscontrata una qualche responsabilità diretta o di committenza del Contraente o sua corresponsabilità con terzi.
E’ altresì compresa la responsabilità personale di docenti, tutor, sorveglianti, inservienti e addetti in genere nonché di allievi, alunni, iscritti, ospiti e/o partecipanti alle attività descritte…”
Per informazioni in merito alla suddetta prendere contatti con il Settore Affari Legali
|
Come comportarsi in caso di ricaduta
Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore si sente male per motivi conseguenti all’infortunio e torna al pronto soccorso o dal proprio medico, nel certificato rilasciato deve essere specificato che si tratta di ricaduta dall’infortunio già comunicato (riammissione in temporanea).
In caso di mancata guarigione nel periodo di assenza assegnato
Se allo scadere del periodo di assenza dal lavoro assegnato dal medico del Pronto soccorso, l’infortunato volesse chiedere la prosecuzione perché non ancora guarito, egli potrà recarsi a sua scelta: negli ambulatori INAIL della sede di competenza, dal medico di base, da uno specialista o al Pronto soccorso. L’infortunato ha l’obbligo di far pervenire al datore di lavoro con celerità i certificati medici che attestino l'eventuale continuazione dell'infortunio.
Visita medica precedente alla ripresa del lavoro
A seguito di assenza da lavoro per un periodo superiore a 60 gg, l’infortunato è tenuto a sottoporsi a visita medica presso l’ambulatorio del Medico Competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione (art. 41 D. Lgs.81/2008). Il controllo medico suddetto è obbligatorio anche per coloro che si assentino per malattia non causata da infortunio.
|
Contatti
Responsabile Ufficio Sorveglianza Sanitaria
Dott.ssa Francesca Coniglio - tel. 080 5962576
francesca.coniglio@poliba.it
Responsabile Settore Affari Legali
Avv. Alessandro Serio - 080 5963036
alessandro.serio@poliba.it
Medici Competenti dell’Ateneo:
Professor Luigi Di Lorenzo 080 5478220
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina
Email: luigi.dilorenzo@uniba.it
Professor Piero Lovreglio 080 544 6201
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina
Email: piero.lovreglio@uniba.it
|