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3° caso: incarico con compenso omnicomprensivo (di modica entità equiparabile ad un rimborso spese) a Relatore estero UE

Se si vuole conferire ad un Relatore estero, residente fiscalmente in un Paese Membro della Unione Europea, un incarico che preveda il SOLO compenso forfettario, di modica entità, omnicomprensivo delle spese sostenute direttamente per la partecipazione.

Il Docente Proponente richiede al Relatore la disponibilità per l’evento descritto utilizzando il Mod. 7 con gli annessi allegati. Ai fini del conferimento dell’incarico, è necessaria l’accettazione espressa da parte del Relatore invitato.

Mod. 7 - Richiesta di disponibilità del Relatore , con richiesta documentazione (a firma del Docente proponente)

Richiesta attribuzione codice fiscale all'Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Richiesta+TS_CF/Modello+e+istruzioni+CF+AA4_8/?page=schedeistanze

Il Relatore trasmette al Docente Proponente la dichiarazione di disponibilità all’incarico all’incarico (Allegato A -Mod. 7), unitamente al CV, copia del passaporto, codice fiscale italiano (obbligatorio) ed agli allegati sopra indicati.

Il Docente Proponente, fa richiesta al competente Organo della Struttura di afferenza, compilando il Mod. 8, e allegando tutta la documentazione ricevuta dal Relatore, per l’autorizzazione del conferimento incarico e della relativa spesa. Ai fini della deliberazione da parte del competente Organo, la suddetta documentazione dovrà essere consegnata in Segreteria Amministrativa entro 15 giorni lavorativi precedenti la seduta.

Mod. 8- Richiesta autorizzazione conferimento incarico con compenso omnicomprensivo a relatore estero

La Segreteria Amministrativa della Struttura di afferenza del Proponente, successivamente all’autorizzazione, trasmette al Competente Ufficio la documentazione necessaria per la formalizzazione dell’incarico al Relatore (Decreto Direttoriale/Delibera di Consiglio/Giunta, unitamente alla documentazione ricevuta dal Docente proponente e dal Relatore)

Al termine dell’evento, al fine della liquidazione del compenso al Relatore, la Segreteria Amministrativa trasmette al Competente Ufficio:

  • Mod. 9- Dichiarazione di avvenuta prestazione (a firma del Docente proponente
  • Allegato C) - Mod. 7- Notula per prestazioni occasionali Relatore estero (da compilarsi a cura del Relatore)
  • Eventuale documentazione presentata dal Relatore in caso di richiesta di applicazione della Convenzione bilaterale
  • Modello della Agenzia delle Entrate di richiesta applicazione convenzione” (Modello DModello D vers. Inglese, Modello D vers. Francese) con attestazione dell’autorità fiscale dello Stato estero (documento comprovante che il soggetto versa i contributi in quel determinato Stato); istruzioni di compilazione (in italiano)
  • copia del passaporto

Aspetti normativi e fiscali

Secondo la normativa vigente, l’incarico attribuito al Relatore costituisce lavoro autonomo occasionale e di norma, in presenza di attribuzione di compenso, lo stesso viene assoggettato, in quanto residente fiscalmente all’estero, alla ritenuta alla fonte (IRPEF) del 30%. Sul compenso è inoltre calcolata l’IRAP, nella misura dell’8,5%. (a carico dell’Ente).

Se il Relatore all’atto del pagamento, indica di aver superato il limite di € 5.000 per compensi di lavoro autonomo occasionale nell’anno solare di riferimento, verrà applicata anche l’INPS (aliquota dell’anno in corso, di cui 1/3 a carico del Relatore e 2/3 a carico dell’Ente) a tutto il compenso lordo da corrispondere o esclusivamente alla parte che eccede il limite sopramenzionato se indicata nell’apposita scheda anagrafico-fiscale Allegato B)-  Mod.7

Se  viene superato il limite di € 5.000 è inoltre fondamentale che il Relatore indichi nella scheda anagrafico-fiscale se è iscritto a qualche forma di assicurazione obbligatoria.

Si rammenta che nella su descritta ipotesi corre l’obbligo per l’incaricato della iscrizione alla gestione separata INPS.

Si precisa che il premio assicurativo Inail, che ha la finalità di coprire i rischi legati alla prestazione lavorativa resa dal docente straniero, è comunque dovuto e deve essere obbligatoriamente calcolato e versato anche in caso di applicazione delle agevolazioni previste dal regime convenzionale per evitare le doppie imposizioni.

Inoltre dovranno essere osservate le relative norme amministrative (es.: normativa sulla trasparenza e anticorruzione).

Se il Relatore estero-UE intende pagare le ritenute fiscali nel paese di residenza richiedendo l’applicazione della “Convenzione Bilaterale” fra l’Italia e il Pase di residenza contro la doppia imposizione, è necessario che ne faccia esplicita, compilando l'apposita modulistica e presentando, prima del pagamento del compenso, un'attestazione ufficiale dell'Autorità fiscale estera, che certifichi l'effettiva residenza fiscale estera e la sua soggettività passiva d'imposta nello Stato estero.

Per poter avvalersi della “Convenzione Internazionale Bilaterale” ed evitare la doppia imposizione occorre che sussistano i seguenti presupposti:

  • che il soggetto non sia iscritto all’anagrafe dei “residenti” in Italia per un periodo superiore ai 183 giorni (184 per gli anni bisestili);
  • che il soggetto sia iscritto al Registro delle Finanze dello Stato Estero di residenza
  • che esista la “Convenzione Internazionale Bilaterale”. L'elenco dei Paesi e delle Convenzioni è reperibile sul sito del MEF, al seguente link:

 http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/

A tal fine, il Relatore deve presentare:

  • il “Modello della Agenzia delle Entrate di richiesta applicazione Convenzione”, Modello D, con attestazione dell’autorità fiscale dello Stato estero (documento comprovante che il soggetto versa i contributi in quel determinato Stato);
  • attestazione ufficiale dell'Autorità fiscale estera, che certifichi l'effettiva residenza fiscale estera e la sua soggettività passiva d'imposta nello Stato estero
  • copia del passaporto

Utility:

Trattamento fiscale dei redditi corrisposti a lavoratori autonomi occasionali esteri non residenti in Italia.

(Articolo Fiscoetasse)

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Le Convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale rappresentano il risultato di un accordo tra due Stati per regolamentare, sulla base del principio di reciprocità, la sovranità tributaria di entrambi. Di regola questi accordi internazionali sono redatti sulla base di un apposito modello di convenzione elaborato in ambito Ocse, periodicamente aggiornato, e a cui l'Italia fa riferimento per disciplinare i propri accordi con gli Stati comunitari ed extracomunitari. Le Convenzioni possono riguardare le imposte sul reddito e, talvolta, alcuni elementi del patrimonio. Oltre a disciplinare la cooperazione tra le Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti, le Convenzioni mirano a evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione e l’elusione fiscale eliminando le doppie esenzioni. La funzione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è di evitare la doppia imposizione in senso giuridico ovvero quella che riguarda uno stesso soggetto per uno stesso reddito in due Stati diversi. Diverso è il caso della doppia imposizione in senso economico che coinvolge, invece, uno stesso reddito o patrimonio di due differenti soggetti.

http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/fiscalita_Comunitaria_Internazionale/convenzioni_e_accordi/convenzioni_stipulate.htm

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Rimborsi/Convenzioni+contro+le+doppie+imposizioni/Soggetti+non+residenti+in+Italia/?page=rimborsi

https://www.fiscomania.com/2017/02/doppia-imposizione-fiscale-guida-rimedi/

Per gli stranieri, ricordarsi che va richiesto il codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Richiesta+TS_CF/Modello+e+istruzioni+CF+AA4_8/?page=schedeistanze

http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/richiesta-codice-fiscale-tessera-sanitaria-stranieri-residenti-estero/38545/

A cosa vi serve il codice fiscale o la tessera sanitaria

Il codice fiscale in Italia vi servirà anche per:

  1. Pagare le tasse o imposte in Italia per i redditi qui prodotti
  2. Richiesta agevolazioni economiche, previdenziali, fiscali, sociali
  3. Sfruttare detrazioni fiscali
  4. Presentare le dichiarazioni dei redditi e fiscali

Cosa fare per avere il codice fiscale

I cittadini stranieri che sono attualmente residenti fiscalmente all’estero possono chiedere il codice fiscale al proprio consolato. Il codice fiscale vi servirà non solo per identificarvi qui in Italia da un punto di vista civilistico ma anche per pagare eventualmente le tasse ed ottenere anche eventuali  agevolazioni fiscali, deduzioni o detrazioni di imposta.